Rilievi Topografici - Catasto
Rilievi Topografici - Catasto
Lo studio Simonetti effettuta rilievi topografici per la determinazione e la rappresentazione metrica del terreno su una mappa. La rilevazione è necessaria per poter effettuare lavorazioni successive di modifica del suolo o per la determinazione delle consistenze. Il rilievo viene effettuato con strumentazione certificata sia con Stazione Totale che con GPS. Conoscere la conformazione del terreno, restiturne le rilevazioni in modellazione digitale tridimensionale, permette di poter progettare sulla base del dato reale, dando la così la possibilità ai tecnici di verificare quanto realistico sia il progetto su cui sta lavorando. Il calcolo delle superfici, dei volumi, dei confini permette al tecnico ed alla proprietà di poter gestire i terreni in ampia certezza delle misurazioni. Punti con caratteristiche specifiche vengono rilevati in coordinate X,Y,Z per poi costituire il modello tridimensionale su cui effettuare la triangolazione per la costruzione della maglia di lavorazione digitale. Con il rilievo topografico è possibile elaborare dati per le seguenti casistiche:
− rilievo di piano quotato a curve di livello;
− rilievo di piano quotato di aree occupate da manufatti, edifici ed impianti;
− rilievo di reti esistenti;
− rilievo di impianti idrici, fognari, depuratori ed impianti tecnologici;
− rilievo di manufatti, immobili, edifici tecnici;
− rilievo di coordinate e quota assoluta di punti notevoli;
− livellazione di precisione sui capisaldi;
− rilievo georeferenziato per profili;
− rilievo georeferenziato per profili eseguito a fascia di piano quotato;
− rilievo georeferenziato per profili con dettaglio delle strade percorse;
− rilievo georeferenziato per sezioni trasversali e profili longitudinali di alvei fluviali;
− rilievi per frazionamenti, tipo mappali, accatastamenti, riconfinamenti e tracciamenti.
L'aggiornamento del Catasto Fabbricati è previsto quando si creano ex novo o si modificano unità immobiliari e edifici già esistenti qualora le variazioni incidano sul loro classamento o sulla loro consistenza. Le causali tipiche sono per fusione o frazionamento, cambio di destinazione, nuova distribuzione degli spazi interni, demolizione parziale o totale, ristrutturazione, nuova costruzione, unità afferenti edificate su area urbana, in sopraelevazione o su aree di corte.
La procedura di dichiarazione di variazioni catastali è denominata DOCFA, redatta da tecnico abilitato a doppia firma con la proprietà, deve essere eseguita entro trenta giorni dal momento in cui i fabbricati sono divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati o comunque decorrenti dalla data di ultimazione della variazione nello stato per le unità immobiliari già censite. In caso di tardiva presentazione, si applicano le sanzioni secondo le normative vigenti.
Sono esclusi dall’obbligo di accatastamento i seguenti immobili:
- i manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;
- le serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
- le vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni:
- i manufatti isolati privi di copertura;
- le tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri, purché di volumetria inferiore a 150 metri cubi:
- i manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo;
- i fabbricati in corso di costruzione-definizione;
- i fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti);
- i beni costituenti infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione.
Gli immobili sono suddivisi in categorie catastali in funzione della loro destinazione: ordinaria gruppo A-B-C, speciale gruppo D, particolare gruppo E ed entità urbane gruppo F
GRUPPO A
A/1 - Abitazioni di tipo signorile. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale.
A/2 - Abitazioni di tipo civile. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello rispondente alle locali richieste di mercato per fabbricati di tipo residenziale.
A/3 - Abitazioni di tipo economico.
Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche di economia sia per i materiali impiegati che per la rifinitura, e con impianti tecnologici limitati ai soli indispensabili.
A/4 - Abitazioni di tipo popolare. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di modesto livello. Dotazione limitata di impianti quantunque indispensabili.
A/5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di bassissimo livello. Di norma non dotate di servizi igienico-sanitari esclusivi.
A/6 - Abitazioni di tipo rurale.
A/7 - Abitazioni in villini. Per villino deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in unità immobiliari, avente caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture proprie di un fabbricato di tipo civile o economico ed essere dotato, per tutte o parte delle unità immobiliari, di aree esterne ad uso esclusivo.
A/8 - Abitazioni in ville. Per ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla
presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all'ordinario.
A/9 - Castelli, palazzi eminenti. Rientrano in questa categoria i castelli ed i palazzi eminenti che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni e dei volumi edificati non sono comparabili con le Unità tipo delle altre categorie; costituiscono ordinariamente una sola unità immobiliare. E' compatibile con l'attribuzione della categoria A/9 la presenza di altre unità, funzionalmente indipendenti, censibili nelle altre categorie.
A/10 - Uffici e studi privati. Rientrano in questa categoria quelle unità immobiliari che per tipologia, dotazione di impianti e finiture sono destinate all’attività professionale.
A/11 - Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi Rifugi di montagna, baite, trulli, sassi, ecc…
GRUPPO B
B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme
B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro)
B/3Prigioni e riformatori
B/4 Uffici pubblici
B/5 Scuole e laboratori scientifici
B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9
B/7 Cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico del culto
B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate
GRUPPO C
C/1 Negozi e botteghe
C/2 Magazzini e locali di deposito
C/3 Laboratori per arti e mestieri
C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)
C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro)
C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro)
C/7 Tettoie chiuse od aperte
GRUPPO D
D/1 Opifici
D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro)
D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro)
D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)D/5Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)
D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)
D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.
D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.
D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio.
D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole.
GRUPPO E
E/1 Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei.
E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio.
E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche
E/4 Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche.
E/5 Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze.
E/6 Fari, semafori, torri per rendere d’uso pubblico l’orologio comunale
E/7 Fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti.
E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia.
E/9 Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E.
GRUPPO F
F/1 Area urbana
F/2 Unità collabenti
F/3 Unità in corso di costruzione
F/4 Unità in corso di definizione
F/5 Lastrico solare
F/6 Fabbricato in attesa di dichiarazione
L'aggiornamento del Catasto Terreni PREGEO, ai sensi della circolare 2/88, è dovuto a seguito di variazioni per edificazione, ampliamento, demolizione, anche parziale, di unità immobiliari, o per frazionamento di una particella di terreno. Tale pratica deve essere redatto da Tecnico Abilitato attraverso la procedure PREGEO che prevede l'elaborazione del rilievo topografico dell'oggetto della variazione inserito all'interno della maglia dei punti fiduciali a cui ci si deve riferire.Tali punti di coordinate note sono rappresentati sugli estratti di mappa e attraverso le monografie descrittive sono facilmente individuabili in loco.
La redazione di un atto di aggiornamento richiede essenzialmente il rispetto di tre requisiti che investono direttamente ed in modo esclusivo la responsabilità del professionista:
- individuazione dell'oggetto del rilievo di aggiornamento;
- assunzione delle misure per dare forma e contenuto allo stesso;
- assunzione delle misure per l'inquadramento dell'oggetto del rilievo nella rete dei punti fiduciali.
Pertanto negli atti di aggiornamento devono essere rispettate le norme che seguono per soddisfare esigenze tecniche che rendano validi i documenti sottoposti al controllo ed alla loro gestione da parte dell'Amministrazione.
a) - tipi di frazionamento
L'oggetto primario del rilievo è costituito dalle linee dividenti.
A modifica di quanto previsto nelle attuali normative, I'accettazione da parte dell'Ufficio delI'atto di aggiornamento è vincolata dalle seguenti disposizioni:
- qualora la superficie della particella originaria risulti minore di 2000 mq il rilievo dovrà prevedere la misurazione di tutti i vertici della stessa;
- nei casi in cui le particelle derivate risultino di superficie minore o uguale di 2000 mq il rilievo dovrà essere esteso a tutto il loro contorno indipendentemente dalla superficie della particella originaria.
Nelle operazioni di campagna potranno non essere rilevati, a deroga di quanto sopra stabilito, soltanto quei vertici delle particelle non identificabili in modo univoco e corretto sul terreno, perché non materializzati o non ricostruibili attraverso atti ufficiali in possesso delle parti.
Il verificarsi della situazione suddetta dovrà essere opportunamente evidenziato nell'elaborato Relazione tecnica e la dimostrazione del frazionamento verrà effettuata sulla base delle aree nominali solo per le particelle non interamente rilevate
b) - tipi mappali
L'oggetto primario del rilievo è costituito dai contorni dei fabbricati ed eventualmente dalla definizione dell'area di pertinenza.
A modifica di quanto previsto nelle attuali normative si dispone che:
- qualora i vertici di contorno del lotto edificatorio siano stati rilevati e riportati in atti di aggiornamento redatti secondo le disposizioni espresse nella presente circolare, il rilievo potrà essere limitato all'individuazione del fabbricato nell'ambito del lotto (particella sede del manufatto) facendo obbligo al tecnico redattore di esplicita menzione del riferimento al tipo di frazionamento o particellare originario, sempre che gli elementi di appoggio siano costituiti da particolari topografici di certa identificazione e di corretta corrispondenza topografica;
- qualora la particella nella quale insiste il nuovo fabbricato non sia stata oggetto di aggiornamento secondo le presenti procedure il tecnico redattore dovrà rilevare la stessa con appoggio alla rete dei punti fiduciali;
per lotti di superficie superiore a mq 2000, viene accordata la facoltà di limitare il collegamento ai punti fiduciali, solo dei vertici della particella necessari per definire la posizione del fabbricato nell'ambito della stessa
C) - tipi particellari
L'oggetto del rilievo è costituito dall'intera particella a sua volta oggetto di trasferimento a misura. In questo caso valgono le disposizioni già espresse nel D.P.R. 650/72 (art. 7 comma Il) e che risultano in questa sede perfettamente congruenti con le predette disposizioni. Infatti nelle modalità di trattamento i tipi particellari sono riconducibili al caso dei tipi di frazionamento per i quali si prevede il rilievo completo del contorno della particella