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Certificazione Energetica

La Certificazione Energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare è obbligatoria per talune fattispecie. Ecco perchè è indispensabile dotarsi di un APE (Attestato di Certificazione Energetica) redatto da tecnico abilitato. La normativa nazionale discende dal Dlgs 192/2005 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

I casi in cui è richiesta la certificazione sono i seguenti:

ATTI DI DONAZIONE A TITOLO GRATUITO

Benche la normativa non indichi esplicitamente l'obbligtorietà per i trasferimenti a titolo gratuito del rilascio dell'APE si ritiene comunque vincolante la certificazione medesima. Per quanto riguarda invece la denuncia di successione, nella documentazione pertinente, l'APE non è da includersi. 

ATTO DI COMPRAVENDITA A TITOLO ONEROSO

Il proprietario dell'immobile intenzionato a vendere, deve a proprie spese dotarsi di un Attestato di Prestazione Energetica da sottoporre all'acquirente che, in caso di compravendita effettuata, gli sarà consegnato. Lo stesso APE sarà parte integrante come allegato nell'atto di compravendita in cui sarà apposta una clausola dedicata con la quale l'acquirente dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in merito alla prestazione energetica dell'unità immobiliareoggetto di vendita.

ANNUNCI IMMOBILIARI

Quandi si è intenzionati a locare la propria unità immobiliare è obbligatorio indicare la prestazione energetica dello stesso. Anche negli annunci immobiliari è obbligatoria l'esposizione dei dati relativi alla prestazione energetica globale, alla prestazione energetica dell'involucro e la classe energetica corrispondente.

AFFITTO DI IMMOBILI

Così come nell'atto di compravendita a titolo oneroso, anche nel contratto di locazione soggetto a registrazione è obbligatorio indicare una specificaclausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto informazioni ed attestato di prestazione energetica. La procedura di visione e consegna fra le parti è simile a quella del contratto di vendita.

REALIZZAZIONE DI NUOVE COSTRUZIONI

A lavori ultimati la normativa prevede che il costruttore, prima di richiedere il certificato di agibilità/abitabilità, predisponga il rilascio dell'Attestato di Prestazione Energetica che deve essere redatto da un certificatore energetico indipendente ed estraneo alle altre fasi di progettazione e realizzazione dell'edificio. Inoltre per specifici interventi edilizi è obbligatorio che il direttore dei lavori o un tecnico incaricato consegnino anche Attestato di Qualificazione Energetica per la fase di collaudo e fine lavori.

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE

Quanto già sopra descritta deve essere intrapresa anche per quei lavori definiti di "ristrutturazioni importanti", cieè interventi su una superficie maggiore del 25% dell'involucro, e interventi di "demolizione-ricostruzione".

PRATICHE PER DETRAZIONI PER RISPARMIO ENERGETICO

I proprietari di immobili che volessero usufruire di detrazioni fiscali relative al risparmio energetico, come l'Ecobonus, devono dotarsi dell'Attestato di Prestazione Energetica. A seconda se l'intervento edilizio sia effettuato su parti private o su parti comuni condominiali sono previste procedure burocratiche diverse ma comprendenti entrambe la redazione dell'APE. 

L'APE NON VA REDATTO

- per i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati

- per gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione

- per edifici agricoli e rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione

- per gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui al Dpr 412/1993 il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi.

- per gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose

- per i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile

- per i fabbricati in costruzione "al rustico" o nello stato di "scheletro strutturale" purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile

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